sabato 10 agosto 2013

L'’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione.

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Coordinamento Generale Legale
Roma, 08-08-2013
Messaggio n. 12903
OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 22.07.2011. Estensione del diritto di opzione ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia. Chiarimenti.
   
La sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 22.07.2011 ha riconosciuto agli assicurati il diritto di optare tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato e ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.

Con circolare n. 138 del 26.10.2011, l’Istituto ha fornito, con riferimento all’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, le relative istruzioni operative.

Si ritiene che anche i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui alle leggi 6 agosto 1975, n. 427, 23 luglio 1991, n. 223 e 19 luglio 1994 n.  451,  debbano rientrare nell’ambito dell’ampia formulazione della norma dichiarata incostituzionale e del dettato della Corte Costituzionale.

Pertanto, in ossequio a quanto disposto dalla citata sentenza, l’assicurato ha il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e i trattamenti di disoccupazione di cui sopra, che potranno essere optati fino alla loro durata e ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.

Come già espresso nella circolare n. 138 del 2011, si precisa che le norme dichiarate costituzionalmente illegittime, che fissavano la decadenza dalla prestazione al conseguimento della pensione/assegno ordinario di invalidità, cessano di avere efficacia e non possono trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Consulta, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 32 del 27-7-2011.

La suddetta sentenza estende i suoi effetti anche ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’Inps, sebbene riferiti a situazioni antecedenti la predetta pubblicazione.

La sentenza, tuttavia, non produce più alcun effetto nei confronti dei rapporti ormai irreversibilmente esauriti anteriormente alla pronuncia di illegittimità costituzionale, per effetto di intervenuto giudicato che ha fissato definitivamente la regola iuris da applicare al caso concreto oggetto di contenzioso, oppure per effetto della loro consolidata intangibilità ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva decennale oppure all’avveramento della decadenza sostanziale.

Pertanto, per quanto concerne i tre trattamenti speciali dell’edilizia di cui:
  • alla legge 6 agosto 1975, n. 427, art. 9, e seguenti;
  • alla legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 11, commi 2 e 3;
  • al Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994 n.  451, art. 3, comma 3 e 4;
l’esercizio del diritto di opzione potrà essere fatto valere secondo le  istruzioni operative già fornite con circolare n. 138/2011.

In particolare, per un corretto esercizio del diritto di opzione, è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla competente Struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia in luogo dell’assegno ordinario di invalidità.  

Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia o durante il periodo di fruizione del trattamento medesimo, gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore del trattamento speciale di disoccupazione  per l’edilizia entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità.

Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l’importo del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia già corrisposto diventa non dovuto a partire dalla decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi a quest’ultimo.

In ogni caso di opzione a favore del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità.

I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, possono rinunciare al trattamento in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità.

La rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia.
 Link principale:http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fmessaggi%2Fmessaggio%20numero%2012903%20del%2008-08-2013.htm
  Il Direttore Generale  
  Nori

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