giovedì 1 maggio 2014

Prospetto informativo disabili: base di computo.

  La circolare numero 10 del 2014 della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro esamina le esclusioni di computabilita’ previste dalle discipline di settore e dalla nota del ministero del Lavoro del 12 dicembre 2012, evidenziando le criticita’ di interpretazione per il calcolo dell’organico.

Per determinare il numero di lavoratori disabili da assumere, la riforma Fornero ha stabilito che sono computabili tra i dipendenti tutti i lavoratori subordinati, salvo alcune eccezioni. La Circolare n.10/2014 della Fondazione Studi esamina le esclusioni di computabilità previste dalle discipline di settore e dalla nota del Ministero del Lavoro del 12 dicembre 2012, evidenziando le criticità d'interpretazione per il calcolo dell'organico.

Leggi la Circolare n.10/2014 della Fondazione Studi

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/siti-istituzionali/fs/circolari/item/1144-prospetto-informativo-disabili-base-di-computo 

Art. 4, co. 1, L. n. 68/1999 come modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 afferma:
Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.
 
La legge n. 134 del 7 agosto 2012, spiega la Fondazione, ha cancellato la modifica più importante introdotta dalla riforma del lavoro all'istituto in commento. L'articolo 46-bis della legge di conversione del decreto sviluppo ha nuovamente inserito tra le categorie non computabili quella dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi. Di fatto, nel merito, è stata ristabilita la disciplina previgente, anche se l'esclusione dal computo riguarderà i contratti a tempo determinato di durata non più a nove mesi come nel passato, ma a sei mesi.
La nota ministeriale n. 17699 del 12 dicembre 2012 precisa soltanto che “ai fini della computabilità o meno dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro deve fare riferimento all’arco temporale del periodo di attività previsto dal contratto di lavoro stipulato con ciascun lavoratore”.
Per quanto riguarda i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato.
Come precisato nella circolare della Fondazione studi n. 2/2013 a tal proposito, in merito alle modalità di computo di tali lavoratori il Ministero del Lavoro non sempre ha avuto una posizione univoca.
Ne consegue, rileva la Fondazione, che i contratti a termine di durata pari a 6 mesi non sono computabili nella base di computo della quota di riserva.

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