Per determinare il numero di lavoratori disabili da assumere, la riforma Fornero ha stabilito che sono computabili tra i dipendenti tutti i lavoratori subordinati, salvo alcune eccezioni. La Circolare n.10/2014 della Fondazione Studi esamina le esclusioni di computabilità previste dalle discipline di settore e dalla nota del Ministero del Lavoro del 12 dicembre 2012, evidenziando le criticità d'interpretazione per il calcolo dell'organico.
Leggi la Circolare n.10/2014 della Fondazione Studi
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/siti-istituzionali/fs/circolari/item/1144-prospetto-informativo-disabili-base-di-computo
Art. 4, co. 1, L. n. 68/1999 come modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 afferma:
Agli
effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da
assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori
assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non
sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a
sei mesi.
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La
legge n. 134 del 7 agosto 2012, spiega la Fondazione, ha cancellato la
modifica più importante introdotta dalla riforma del lavoro all'istituto
in commento. L'articolo 46-bis della legge di conversione del decreto
sviluppo ha nuovamente inserito tra le categorie non computabili
quella dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di
durata fino a sei mesi. Di fatto, nel merito, è stata ristabilita la
disciplina previgente, anche se l'esclusione dal computo riguarderà i
contratti a tempo determinato di durata non più a nove mesi come nel
passato, ma a sei mesi.
La nota
ministeriale n. 17699 del 12 dicembre 2012 precisa soltanto che “ai fini
della computabilità o meno dei lavoratori occupati con contratto di
lavoro a tempo determinato il datore di lavoro deve fare riferimento
all’arco temporale del periodo di attività previsto dal contratto di
lavoro stipulato con ciascun lavoratore”.
Per
quanto riguarda i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge
Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato.
Come
precisato nella circolare della Fondazione studi n. 2/2013 a tal
proposito, in merito alle modalità di computo di tali lavoratori il
Ministero del Lavoro non sempre ha avuto una posizione univoca.
Ne consegue, rileva la Fondazione, che i contratti a termine di durata pari a 6 mesi non sono computabili nella base di computo della quota di riserva.
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