lunedì 28 gennaio 2013

Presentazione del Prospetto informativo disabili

Dal 10 gennaio 2013 entrano in vigore i nuovi standard per la presentazione del Prospetto Informativo Aziendale (Legge 68/99) per l'anno 2012 stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto direttoriale n. 195 del 2/8/2012.
I servizi informatici per la compilazione telematica in base ai nuovi criteri saranno disponibili a partire dalle ore 19.00 del 10 gennaio 2013 e la scadenza per la trasmissione del prospetto informativo è prorogata al 15 febbraio 2013 (nota operativa del Ministero del 12/12/2012). Nei giorni precedenti alla data indicata, il sistema non sarà accessibile.
COS'E' IL PROSPETTO INFORMATIVO
Sono tenuti all'invio telematico del prospetto informativo, tutti i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alla disciplina in materia di collocamento obbligatorio, che occupano almeno 15 dipendenti; la comunicazione va inoltrata esclusivamente in via telematica e l'utilizzo di strumenti o modalità diverse configura mancato adempimento.
Dal prospetto inoltrato devono risultare:
  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti impiegati;
  • il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
  • i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
Qualora rispetto all'ultimo prospetto inviato non siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare alcuna informativa.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx
NOVITA' LEGGE FORNERO
L'art. 4, comma 27, lettera a) della Legge 92/2012 stabilisce che la base di computo deve essere determinata da tutti i lavoratori in forza con contratto di lavoro subordinato. Le uniche esclusioni ammesse sono quelle riconducibili a lavoratori subordinati  aventi queste caratteristiche:
  • disabili in forza ai sensi della Legge 68/99;
  • occupati a tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi, facendo riferimento all'arco temporale del perido di attività previsto dal contratto di lavoro stipulato con ciascun lavoratore (in base alla previgente disciplina tale limite raggiungeva i 9 mesi);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • dirigenti, la cui figura deve essere individuata con specifico riferimento al CCNL applicato all'azienda;
  • contrattisti di inserimento;
  • somministrati (non computabili nè per l'agenzia che li somministra nè per l'utilizzatore);
  • soggetti impiegati per attività all'estero;
  • LSU;
  • lavoratori a domicilio;
  • soggetti che hanno aderito al programma di emersione legge 383/2001.
In materia di esclusioni dalla base di computo la riforma interviene sull'art. 5 della L. 68/99 individuando tra il personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenzaile attribuito.

Nessun commento:

Posta un commento