Pensione di inabilità: escluso con decreto legge il cumulo tra redditi dell’invalido e redditi dei familiari.
L’art. 10, comma 5 e 6 del D.L. 76/2013 si può considerare una
disposizione diretta a confermare per via legislativa la prassi
amministrativa ricorrente, in materia di riconoscimento della
pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di
cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In particolare
si tratta di considerare, ai fini del riconoscimento dell'assegno, solo il reddito personale
e non anche di quello degli altri componenti del nucleo familiare.
L’intervento normativo si è reso necessario a seguito di contrastanti
sentenze giurisdizionali al riguardo.
L’art. 10 del decreto legge n. 76/2013
pubblicato nella G U n. 150 del 28/6/2013 è intervenuto sulla questione
dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per
l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti
in relazione al cumulo tra redditi personali e redditi familiari.
Il comma quinto dell’art. 10 del
suddetto decreto ha previsto che il limite di reddito per il diritto
alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi
civili, di cui all’articolo 12 della legge n. 118/1971, venga calcolato
con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo
familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
Il sesto comma dello stesso decreto ha
disposto che la norma si applicherà anche alle domande di pensione di
inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento
definitivo ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza
definiva alla data di entrata in vigore della succitata disposizione,
limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla
medesima data, senza il pagamento di importi arretrati.
Non si farà luogo inoltre al recupero
degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della stessa
disposizione laddove conformi con i criteri di cui al comma 5 dello
stesso decreto.
L’art. 10 del decreto legge n. 76/2013 pubblicato nella G U n. 150 del 28/6/2013 (Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)
5. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio1980, n.
33, dopo il sesto comma, e' inserito il seguente: «Il limite di
reddito per il diritto alla pensione di inabilita' in favore dei
mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al reddito agli
effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri
componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa
parte».
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