venerdì 5 luglio 2013

Riconoscimento dell'assegno di invalidità .


Pensione di inabilità: escluso con decreto legge il cumulo tra redditi dell’invalido e redditi dei familiari.

L’art. 10, comma 5 e 6 del D.L. 76/2013  si può considerare una disposizione diretta a confermare per via legislativa la prassi amministrativa  ricorrente,   in materia di  riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118. In particolare si tratta di considerare, ai fini del riconoscimento dell'assegno,  solo il reddito personale e non anche di quello degli altri componenti del nucleo familiare. L’intervento normativo si è reso necessario a seguito di contrastanti sentenze giurisdizionali al riguardo.

L’art. 10 del decreto legge n. 76/2013 pubblicato nella G U n. 150 del 28/6/2013 è intervenuto sulla questione dell’accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l’assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti in relazione al cumulo tra redditi personali e redditi familiari.
Il comma quinto dell’art. 10 del suddetto decreto ha previsto che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge n. 118/1971, venga calcolato con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
Il sesto comma dello stesso decreto ha disposto che la norma si applicherà anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definiva alla data di entrata in vigore della succitata disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati.
Non si farà luogo inoltre al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della stessa disposizione laddove conformi con i criteri di cui al comma 5 dello stesso decreto.


 L’art. 10 del decreto legge n. 76/2013 
pubblicato nella G U n. 150 del 28/6/2013 
 
   (Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali) 
 
 
 5. All'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre  1979,  n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio1980,  n.
33, dopo il sesto comma, e'  inserito  il  seguente:  «Il  limite  di
reddito per il diritto alla pensione  di  inabilita'  in  favore  dei
mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della  legge
30 marzo 1971, n. 118, e' calcolato con riferimento al  reddito  agli
effetti dell'IRPEF con esclusione  del  reddito  percepito  da  altri
componenti del nucleo familiare di cui  il  soggetto  interessato  fa
parte». 

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