Si ricorda infatti che l'art. 1 - comma 1 della legge n. 68/99 riconosce questo diritto alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile.
Al proposito si pensi all'esempio della persona assunta obbligatoriamente con contratto a tempo indeterminato a cui, in sede di revisione dell'invalidità, viene riconosciuta una percentuale non più utile per il diritto al collocamento obbligatorio (inferiore al 46%).
Questo tema non è mai esplicitamente affrontato dalla normativa e pertanto, sulla base delle nostre ricerche, abbiamo potuto constatare che vi sono interpretazioni diverse da parte degli uffici competenti. Tra l'altro, la legge 68/99 prevede un sistema di controllo sulla permanenza dello stato invalidante. Ciò lascia presupporre che il disabile che non sia più invalido in una percentuale utile per il collocamento obbligatorio possa perdere il posto di lavoro. Alcuni uffici ritengono che la persona disabile, anche se riconosciuta invalida con un certificato di rivedibilità, nel caso in cui, a seguito di nuova visita di accertamento non abbia più la percentuale di invalidità utile al collocamento obbligatorio, non perde il posto di lavoro e andrebbe computata nella quota d'obbligo atteso che ciò che conta è l'invalidità posseduta al momento dell'avviamento al lavoro. Una ulteriore interpretazione sostiene che se la percentuale di invalidità (accertata dall'apposita Commissione prevista dall'art. 1, comma 4, legge 68/99) scende sotto la soglia minima prevista, il lavoratore non è più considerato disabile. Il datore di lavoro non può licenziarlo (c'è la tutela reale ex art. 18 legge 300/70), ma si pongono comunque problemi per l'impresa che dovrebbe assumere un altro soggetto a copertura della quota d'obbligo.
Uno
Obbligo di comunicazione
In riferimento a ciò vi è un altro aspetto mai chiarito dalla normativa e riguarda il dovere di comunicazione al datore di lavoro e ai servizi per l'impiego circa gli esiti della visita di revisione dell'invalidità. Il lavoratore dovrebbe darne comunicazione al datore di lavoro e ai servizi per l'impiego, ma la legge non prevede esplicitamente alcun obbligo in questo senso.
Si ricorda che l'attuazione della legge 68/99 è regolata anche da normative regionali e la sua attuazione è di competenza della Provincia.
Pertanto si consiglia di verificare quanto specificamente previsto dalla normativa regionale e di richiedere ulteriori informazioni presso il centro per l'impiego competente
E' inoltre utile richiedere la consulenza di un ente di patronato anche allo scopo di valutare l'opportunità di un ricorso avverso il giudizio della commissione medica che ha effettuato la revisione dell'invalidità.
Normativa di riferimento
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
Aggiornata al: 29/8/2013
Fonte principale:http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Lavoro/Collocamento_Mirato/Strumenti_per_l_inserimento_lavorativo/info-992669434.html

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