RIFORMA DEL MERCATO
DEL LAVORO
(legge n. 92 del 28.06.2012: disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, pubblicata su G.U. n.153 del 3-7-2012 -
Suppl. Ordinario n. 136 e
in vigore dal 18.07.2012; circolare ministero del lavoro n.
18/2012)
NOVITA’ SALIENTI
INERENTI IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (LEGGE N. 68/99)
criteri
di computo della quota di riserva (art. 4 legge n. 68/99 comma 1°, modificato
dall’art. 4 comma 27° legge n. 92/2012): Nella base computo sono ricompresi tutti i contratti di lavoro a
tempo determinato (anche quelli di durata non superiore ai 9 mesi); sono esclusi dalla base computo, invece, oltre ai lavoratori disabili in forza, ai
soci di cooperative di produzione e lavoro, ai dirigenti, ai lavoratori assunti
con contratto di inserimento, ai lavoratori occupati con contratto di
somministrazione presso l’utilizzatore, ai lavoratori assunti per attività da
svolgersi all’estero per la durata di tale attività, ai soggetti impegnati in
LSU assunti ex art. 7 del d.lgs. n. 81/2000 e ai lavoratori a domicilio, anche
i lavoratori che aderiscono al programma di emersione ex art. 1 comma 4-bis della legge n. 383/2001 e s.m.i.
(restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore).
Riguardo ai contratti
a tempo determinato, secondo
l’interpretazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali (v. circolare n. 18/2012 paragrafo Disciplina collocamento disabili)), i lavoratori in forza per una durata non
superiore a 6 mesi non dovrebbero essere computati come unità (ad ogni
modo, tale limitazione è contenuta in un emendamento proposto alla legge n.
92/2012).
È inoltre
opportuno chiarire che, secondo la prevalente giurisprudenza, non andrebbero computati i lavoratori
assunti a tempo determinato per ragioni sostitutive (maternità,
aspettativa, ecc……)
esclusioni
(art. 5 legge n. 68/99 comma 2°, modificato dall’art. 4 comma 27° legge n.
92/2012): È considerato personale
di cantiere, prescindendo dall’inquadramento previdenziale, anche quello
che opera direttamente nei montaggi
industriali e nelle relative opere di manutenzione
esoneri
(art. 5 legge n. 68/99 comma 8-quinquies,
introdotto dall’art. 4 comma 27° legge n. 92/2012): La legge demanda
ad un decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, da emanare entro
2 mesi dall’entrata in vigore della legge n. 92/2012 (ossia entro il
18.09.2012), la ridefinizione dei criteri
e delle modalità per la concessione degli esoneri e dei relativi procedimenti, nonché la fissazione di
norme volte al potenziamento delle attività di controllo; fino
all’emanazione dell’anzidetto decreto, si applica la disciplina vigente
obblighi
di comunicazione in capo ai servizi per il collocamento dei disabili (art. 6
legge n. 68/99 comma 1°, modificato dall’art. 4 comma 27° legge n. 92/2012): L’Ufficio
Collocamento Obbligatorio deve comunicare, ogni mese o con cadenze inferiori,
alla DPL - Servizio Ispettivo
territorialmente competente, l’inosservanza agli obblighi ex legge n. 68/99,
nonché il ricorso agli esoneri
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