lunedì 6 maggio 2013

NOVITA’ SALIENTI INERENTI IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (LEGGE N. 68/99).



RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
(legge n. 92 del 28.06.2012: disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, pubblicata su G.U. n.153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136 e in vigore dal 18.07.2012; circolare ministero del lavoro n. 18/2012)
NOVITA’ SALIENTI INERENTI IL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (LEGGE N. 68/99)

criteri di computo della quota di riserva (art. 4 legge n. 68/99 comma 1°, modificato dall’art. 4 comma 27° legge n. 92/2012): Nella base computo sono ricompresi tutti i contratti di lavoro a tempo determinato (anche quelli di durata non superiore ai 9 mesi); sono esclusi dalla base computo, invece, oltre ai lavoratori disabili in forza, ai soci di cooperative di produzione e lavoro, ai dirigenti, ai lavoratori assunti con contratto di inserimento, ai lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, ai lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, ai soggetti impegnati in LSU assunti ex art. 7 del d.lgs. n. 81/2000 e ai lavoratori a domicilio, anche i lavoratori che aderiscono al programma di emersione ex art. 1 comma 4-bis della legge n. 383/2001 e s.m.i. (restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore).
Riguardo ai contratti a tempo determinato, secondo l’interpretazione  del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. circolare n. 18/2012 paragrafo Disciplina collocamento disabili)),   i lavoratori in forza per una durata non superiore a 6 mesi non dovrebbero essere computati come unità (ad ogni modo, tale limitazione è contenuta in un emendamento proposto alla legge n. 92/2012).
È inoltre opportuno chiarire che, secondo la prevalente giurisprudenza, non andrebbero computati i lavoratori assunti a tempo determinato per ragioni sostitutive (maternità, aspettativa, ecc……)

esclusioni (art. 5 legge n. 68/99 comma 2°, modificato dall’art. 4 comma 27° legge n. 92/2012): È considerato personale di cantiere, prescindendo dall’inquadramento previdenziale, anche quello che opera direttamente nei montaggi industriali e nelle relative opere di manutenzione

esoneri (art. 5 legge n. 68/99 comma 8-quinquies, introdotto dall’art. 4 comma 27° legge n. 92/2012): La legge demanda ad un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro 2 mesi dall’entrata in vigore della legge n. 92/2012 (ossia entro il 18.09.2012), la ridefinizione dei criteri e delle modalità per la concessione degli esoneri e dei relativi procedimenti, nonché la fissazione di norme volte al potenziamento delle attività di controllo; fino all’emanazione dell’anzidetto decreto, si applica la disciplina vigente

obblighi di comunicazione in capo ai servizi per il collocamento dei disabili (art. 6 legge n. 68/99 comma 1°, modificato dall’art. 4 comma 27° legge n. 92/2012): L’Ufficio Collocamento Obbligatorio deve comunicare, ogni mese o con cadenze inferiori, alla DPL -  Servizio Ispettivo territorialmente competente, l’inosservanza agli obblighi ex legge n. 68/99, nonché il ricorso agli esoneri


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