L’obbligo di coprire le quote di riserva per le categorie protette è sospeso fintanto che la P.A. non abbia posti disponibili nella dotazione organica.
(Dipartimento della Funzione Pubblica – Parere 22.5.2013 n. 23580 – Avvocato Sabrina Cestari)
L’Inps aveva chiesto un parere al
Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla possibilità di
sospendere, per tutto l’anno 2013, gli obblighi di assunzione relativi
ai soggetti disabili e ai centralinisti non vedenti, previsti
rispettivamente dalla legge n. 68/1999 e dalla legge n. 113/1985.
La sospensione richiesta dall’Ente si
fondava da un lato sulle modifiche organizzative cui l’Inps è stato
sottoposto negli ultimi anni a causa degli interventi normativi che
hanno disposto la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals, con
trasferimento delle relative funzioni all’Inps (d.l. n. 201/2011,
convertito con modificazioni dalla legge 214/2011) e dall’altro sulla
riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni
(d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
135/2012).
Nel parere n. 23580/2013, qui
commentato, il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che in
generale le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche sono consentite
solo in presenza di posti disponibili nella dotazione organica, fatte
salve le specifiche deroghe espressamente previste dalla legge che,
tuttavia, non si riscontrano nella legge n. 68/1999.
Per quanto concerne il collocamento al
lavoro dei centralinisti non vedenti, l’articolo 4, comma 4, della legge
113/198, prevede, invece, che “In caso di completezza del ruolo
organico dei datori di lavoro pubblici i centralinisti non vedenti sono
inquadrati in soprannumero fino al verificarsi della prima vacanza”.
Tale norma, tuttavia, si configura,
secondo il Dipartimento, come norma speciale non suscettibile, quindi,
di interpretazione analogica. Conseguentemente l’obbligo di coprire le
quote di riserva per le categorie protette, con l’eccezione della
disciplina relativa ai centralinisti non vedenti, è sospeso fintanto che
le amministrazioni pubbliche non abbiano posti disponibili nella
dotazione organica e, a fortiori, laddove presentino posizioni
soprannumerarie.
Il Dipartimento sottolinea che, se è
vero, che l’articolo 3, comma 1, della legge n. 68/1999 stabilisce che i
datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro
dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette in misura
differenziata (c.d. quote di riserva) in ragione dei lavoratori
occupati, è altrettanto vero, tuttavia, che lo stesso articolo, al comma
5, stabilisce che gli obblighi di assunzione delle categorie in oggetto
sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in particolari
situazioni occupazionali con interventi di integrazione salariale, che
possono confluire anche nella dichiarazione di eccedenza di personale,
secondo la normativa espressamente richiamata nel predetto comma.
La sospensione dell’obbligo della
copertura della quota di riserva, prevista per il settore privato nei
suddetti casi, risponde, secondo il Dipartimento, ad una ratio mutuabile
anche nel settore pubblico dalla lettura sistematica delle disposizioni
di cui all’articolo 6 e 33 del d. l. n. 165/2001.
Invero, l’articolo 6, comma 1, prescrive
vincoli e procedure in tema di dotazioni organiche, tra i quali
emergono il divieto di creare posizioni di soprannumerarietà, nonché gli
obblighi di avvio della mobilità collettiva nei casi di eccedenza di
personale, mentre il successivo comma 6 stabilisce che le
amministrazioni pubbliche, che non provvedono agli adempimenti
prescritti nello stesso articolo, non possono assumere nuovo personale,
compreso quello appartenente alle categorie protette.
L’articolo 33 disciplina le procedure di
mobilità collettiva per le pubbliche amministrazioni che hanno
situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale,
anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6 succitato
e, in caso di mancato adempimento della ricognizione annuale, scattano
il divieto di assunzione e quello di instaurare rapporti di lavoro con
qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in
essere.
Pertanto, in presenza di
soprannumerarietà, eventuali assunzioni, anche di categorie protette,
oltre a violare il principio generale del divieto di assumere in assenza
di posti disponibili nella dotazione organica, andrebbero ad alimentare
le soprannumerarietà o le eccedenze, producendo, a fronte
dell’occupazione di una categoria protetta, il rischio della perdita del
posto di lavoro del personale già di ruolo che si determinerebbe quale
possibile conseguenza della dichiarazione di esubero e di messa in
disponibilità.
Secondo il Dipartimento, le superiori
considerazioni avvalorano la necessità della sospensione dell’obbligo
della copertura delle quote di riserva.
Nel parere si evidenzia poi, che, attesa
la specialità delle disposizioni contenute nell’articolo 2 del d.l. n.
95/2012, qualora sia stata prevista nella programmazione del fabbisogno
l’assunzione di categorie protette in profili professionali appartenenti
ad aree in cui vi siano disponibilità di posti, mentre in altre aree
siano presenti posizioni soprannumerarie, la possibilità di assunzione
potrebbe essere verificata e valutata in base alla coerenza e
attendibilità del piano di assorbimento dei soprannumeri nei termini
previsti dal comma 11 del citato articolo 2, ovvero entro la data del 31
dicembre 2014.
Infine il Dipartimento sottolinea che,
in ogni caso, resta fermo l’impedimento ad effettuare assunzioni in
assenza di posti disponibili nell’area per la quale sono state avviate
e/o previste procedure di collocamento dei soggetti appartenenti alle
categorie protette e che l’obbligo di copertura della quota dovrà essere
considerato assolutamente prioritario nella programmazione delle
assunzioni, al fine di poter assolvere ad esso nel più breve tempo
possibile con soluzioni che garantiscano l’assenza di forme elusive del
prescritto obbligo.
Avvocato Sabrina Cestari
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