venerdì 28 novembre 2014

Il riconoscimento dell'handicap ai fini delle agevolazioni lavorative

vignetta con foglio di carta scritto e penna. sembra un certificato
La legge 104/92: "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", all'art 3 individua i soggetti aventi diritto.
In particolare:
  • l'art. 3 - comma 1 definisce persona handicappata "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
  • l'art. 3 - comma 3 definisce la situazione di handicap grave che si configura "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".
Il certificato di handicap (art. 3 - comma 1) è uno dei requisiti per godere di alcune agevolazioni lavorative. In base all'art. 21 della legge 104/92, la persona handicappata, anche senza connotazione di gravità, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di:
  • scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
  • precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Questa agevolazione opera solo nel campo della Pubblica Amministrazione
Il certificato di handicap grave (art. 3 - comma 3 ) costituisce un requisito necessario per accedere alla fruizione delle agevolazioni lavorative previste in particolare dall'art. 33 della legge 104/92, ma anche da altre più recenti normative. Le agevolazioni per cui è indispensabile il riconoscimento di handicap in situazione di gravità sono:
  • prolungamento del congedo parentale per la durata di tre anni fino all'8° anno di età del bambino per il genitore che assista il figlio portatore di handicap in condizioni di gravità;
  • permessi lavorativi per il lavoratore portatore di handicap, per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
  • trasferimento di sede e/o scelta della sede di lavoro più vicina per il lavoratore disabile e per il genitore, coniuge o familiare che assista un portatore di handicap in condizioni di gravità;
  • congedo straordinario retribuito di due anni fruibile dal lavoratore dipendente per assistere il familiare (coniuge, figlio, fratello e/o sorella, genitore, parente o affine entro il terzo grado) portatore di handicap in condizioni di gravità. 
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