Le innovazioni ‘ di cui al titolo sono apportate nell’ordinamento
giuridico statale dall’art.7 ,comma 6 ,decreto legge n. 101/13
,convertito in legge n.125/13 ,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
255 del 30 ottobre 2013, ed in vigore dal 31 ottobre 2013.il cui testo
si riporta di seguito,precisando che in grassetto e con il segno ((…))
sono individuate le modifiche intervenute in sede di conversione del
provvedimento.
"6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero
delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base
delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa
vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come
rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della
rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna
amministrazione e' obbligata ad assumere((«a tempo indeterminato))
un numero di lavoratori parialla differenza fra il numero come rideterminato
e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di
nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso
in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di
soprannumerarieta'.
((«Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo
7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica
l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della
quota d'obbligo»));
7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6."
L'esame del suddetto testo normativo evidenzia le seguenti innovazioni per il
collocamento obligatorio disciplinato dalla legge n.68/99 riguardante le pp.aa.:
1) rideterminazione assunzioni obbligatorie in base alla rifdeterminazione delle dotazioni organiche;
2) le nuove assuzioni devono avvenire a tempo indeterminato ;
3) per il collocamento obbligatorio ,anche in situazioni soprannumerarie, si deroga ai
divieti di assunzione ;
4)nei limiti della quota d'obbligo, le pp.aa.per gli invalidi gia' in forza a tempo determinato ,
trova applicazione l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo n. 368/2001 e s.m.i.
5) obbligo di monitoraggio da parte del Dipart.F.P e MLPS circa il rispetto del comma 6 .
Volendo approfondire e meglio specificare il contenuto dei numeri precedenti,risulta quanto segue.
Circa la previsione sub n. 1) ,si tratta di tener conto che l'applicazione dell'art.2 del
decreto legge n.95/12 ,convertito in legge n.135/12 ,ha comportato
la riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale
delle pubbliche amministrazioni , nella misura rispettiva del 20% e dell'ulteriore 10%.
Pertanto l'art.7 ,comma 6 ,del provvedimento in questione stabilisce che ,a fronte dell'intervenuta
riduzione necessita adeguare la percentuale da riservare obbligatoriamente all'assunzione del personale
appartenente alle categorie protette in relazione alla previsione della legge n.68/99,tenendo conto,
se del caso ,della dotazione organica così come rideterminata in applicazione della normativa prima
richiamata .
La previsione sub n.2),a sua volta ,concerne un'innovazione radicale nell'applicazione della legge
n.68/99 alle pp.aa. , nel senso che,a differenza di quanto stabilito dalla medesima , non essendo
piu' consentite alle pp.aa. assunzioni obbligatorie a termine , le medesime devono coprire le
scoperture in favore delle categorie protette ,pari alla differenza fra il numero come
rideterminato e quello allo stato esistente. esclusivamente con rapporti a tempo indeterminato.
In ordine alla previsione sub n.3) , si rimarca che la disposizione del comma 6
deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui
l'amministrazione interessata sia in condizsione di soprannumerarieta'.
Di conseguenza , le assunzioni (a tempo indeterminato)delle categorie protette vanno comunque realizzate
anche se attraverso le stesse si determini un numero di dipendenti superiore a quello previsto della
rispettiva dotazione organica .
La previsione sub n.4) ,prendendo in considerazione la situazione degli invalidi assunti a
tempo determinato dalle pp.aa.,stabilisce che nei confronti degli stessi trovano applicazione ,
nei limite della quota d'obbligo,i commi e 4 quater e 4 sexies dell'art.5 del dec.legvo n.368/01 e s.m.i.,
che così recitano:
Comma 4 quater : Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno più contratti a termine
presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore
a sei mesi ha diritto di precedenza ,fatte salve diverse disposizioni di contratti
collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in
esecuzione dei rapporti a termine;
Comma sexies : Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater ... può
essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso
la propria volontà al datore di lavoro entro ...sei mesi dalla data di
cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In merito alla previsione di cui ai commi richiamati ,si precisa che:
a) non potendo piu' le pp.aa. ' effettuare assunzioni a tempo determinato ,va da se'
che il diritto di precedenza in questione è prerogativa dei soggetti invalidi che ,alla data
del 31.10.2013(entrata in vigore legge 125/13) hanno avuto ovvero hanno ancora in atto rapporti di
di lavor a termine di durata superiore a sei mesi ,costituiti ai sensi e per gli effetti
della legge n.68/99;
b)provvedano a manifestare (per iscritto),entro sei mesi dalla data di cessazione dei precedenti rapporti
a termine , ai rispettivi datori di lavoro pubblici la disponibilita' a venire assunto
con rapporti a tempo indeterminato che facciano riferimento alle mansioni gia' espletate ,da effettuare
entro 12 mesi dalla cessazione dei rispettivi rapporti a termine
Peraltro ,per conoscere le modalita' con cui trovera' applicazione il
diritto di precedenza in questione , si ritiene confacente attendere le indicazioni
che ,come assicurato dal Ministro della Funzione Publica, dovrebbero essere fornite
a mezzo di specifica circolare a breve scadenza su tutte le disposizione del
decreto n.101/13 e sulle modifiche apportate dalla legge di conversione n.125/13.
.
Infine, in merito alla previsione sub n.5) ,e' da dire che appaiono evidenti
i fini perseguiti dalle attivita' di monitoraggio ,che dovranno essere realizzate
Dal Dipartimento F.P e dal MLPS , identificabi li nella volonta' di riuscire a garantire
l'applicazione in modo corretto e completo delle innovazioni introdotte dalle disposizioni
link principale:http://francescocolaci.wordpress.com/2013/11/03/significative-innovazioni-collocamento-obbligatorio-pp-aa/
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