martedì 5 novembre 2013

SIGNIFICATIVE INNOVAZIONI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO.

Le  innovazioni ‘ di cui al titolo sono  apportate  nell’ordinamento giuridico statale   dall’art.7 ,comma 6 ,decreto legge n. 101/13 ,convertito in legge n.125/13 ,pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  n. 255 del 30 ottobre 2013, ed in vigore dal 31 ottobre 2013.il cui testo si riporta di seguito,precisando che in grassetto e con il segno ((…)) sono individuate le modifiche  intervenute in sede di conversione del provvedimento.

"6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero
delle assunzioni obbligatorie delle  categorie  protette  sulla  base
delle  quote  e  dei  criteri  di  computo  previsti  dalla normativa
vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come
rideterminata  secondo  la  legislazione  vigente.  All'esito   della
rideterminazione del numero delle assunzioni di cui  sopra,  ciascuna
amministrazione e' obbligata ad assumere((«a tempo indeterminato)) 
un numero di lavoratori parialla differenza fra il numero come rideterminato
 e quello allo  stato esistente. La disposizione del presente comma deroga  ai  divieti  di
nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel  caso
in  cui  l'amministrazione   interessata   sia   in   situazione   di
soprannumerarieta'. 
((«Per  i  lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della 
legge  12  marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel  rispetto  dell'articolo
7, comma  2,  della  medesima  legge  n.  68  del  1999,  si  applica
l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del  decreto  legislativo  6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti  della
quota d'obbligo»)); 
 7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 
per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6."

L'esame del  suddetto  testo normativo evidenzia  le  seguenti innovazioni  per il 
 collocamento obligatorio  disciplinato dalla  legge n.68/99  riguardante le  pp.aa.:

1) rideterminazione assunzioni obbligatorie in base alla rifdeterminazione delle dotazioni organiche;
2) le nuove assuzioni devono avvenire a tempo indeterminato ;
3) per il collocamento obbligatorio ,anche in situazioni soprannumerarie, si deroga ai
 divieti di assunzione ;
4)nei limiti della quota d'obbligo, le pp.aa.per gli invalidi gia' in forza a tempo determinato ,
 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del decreto legislativo n. 368/2001 e s.m.i.
5) obbligo di monitoraggio da parte del Dipart.F.P e MLPS circa il rispetto del comma 6 .

 Volendo approfondire e meglio specificare il contenuto dei numeri precedenti,risulta quanto segue.

Circa la previsione sub n. 1) ,si tratta di tener conto che l'applicazione dell'art.2 del 
decreto legge n.95/12 ,convertito in legge n.135/12 ,ha comportato 
la riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale 
delle pubbliche amministrazioni , nella  misura rispettiva  del 20% e dell'ulteriore 10%.
Pertanto l'art.7 ,comma 6 ,del provvedimento in questione stabilisce che ,a fronte  dell'intervenuta   
 riduzione  necessita adeguare la percentuale da riservare obbligatoriamente all'assunzione del personale 
appartenente alle categorie protette  in relazione  alla previsione della legge n.68/99,tenendo conto, 
 se del caso ,della dotazione organica così  come rideterminata  in applicazione  della  normativa  prima 
 richiamata .
La previsione sub n.2),a sua volta ,concerne un'innovazione radicale  nell'applicazione della  legge
 n.68/99 alle pp.aa. , nel senso che,a differenza di quanto stabilito dalla  medesima , non  essendo 
  piu' consentite alle pp.aa. assunzioni obbligatorie a termine , le medesime  devono  coprire  le 
scoperture  in favore delle categorie protette  ,pari alla differenza fra il numero come
 rideterminato e quello allo stato esistente.  esclusivamente con rapporti a tempo indeterminato.

In ordine alla previsione sub n.3) , si rimarca  che la disposizione del comma 6 
deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui 
l'amministrazione interessata sia in  condizsione  di soprannumerarieta'.
  Di conseguenza , le assunzioni (a tempo indeterminato)delle categorie protette vanno comunque  realizzate
  anche se  attraverso le   stesse  si determini  un numero di dipendenti superiore a quello previsto della 
rispettiva dotazione organica .

La previsione sub n.4) ,prendendo  in considerazione la situazione degli invalidi assunti a
tempo determinato dalle pp.aa.,stabilisce  che nei confronti degli stessi trovano applicazione ,
nei limite della quota d'obbligo,i commi e 4 quater e 4 sexies dell'art.5 del dec.legvo n.368/01 e s.m.i.,
 che così recitano:
Comma 4 quater : Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno  più contratti a termine 
presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore 
 a sei mesi ha diritto di precedenza ,fatte salve diverse disposizioni di contratti 
collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni 
 sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 
successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in 
 esecuzione dei rapporti a termine;
Comma sexies : Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater  ... può 
essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso
la propria volontà al datore di lavoro entro  ...sei mesi dalla data di 
 cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno 
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

In merito  alla previsione  di cui ai commi richiamati ,si precisa che:
a) non potendo piu' le pp.aa. ' effettuare assunzioni a tempo determinato ,va da se'
 che il diritto di precedenza in questione   è prerogativa  dei   soggetti invalidi  che ,alla data 
del 31.10.2013(entrata in vigore legge 125/13) hanno avuto ovvero hanno ancora in atto rapporti di   
di lavor a termine di durata superiore a sei mesi ,costituiti  ai sensi e per gli effetti
 della legge n.68/99;
b)provvedano a  manifestare (per iscritto),entro sei mesi dalla data di cessazione dei precedenti rapporti 
a termine  , ai rispettivi  datori  di lavoro pubblici la disponibilita' a venire assunto
  con rapporti  a tempo indeterminato che facciano riferimento alle mansioni gia' espletate ,da effettuare
  entro   12  mesi dalla cessazione dei rispettivi  rapporti a termine  
 Peraltro ,per  conoscere le   modalita'  con cui trovera'  applicazione  il  
diritto di precedenza in questione  ,  si ritiene confacente attendere  le indicazioni
 che ,come assicurato dal Ministro della Funzione Publica, dovrebbero essere fornite 
a mezzo di specifica circolare a breve scadenza su tutte le disposizione del  
decreto n.101/13 e   sulle   modifiche apportate dalla legge di conversione n.125/13.
 .
Infine, in merito alla previsione sub n.5) ,e' da dire che appaiono evidenti 
 i fini  perseguiti dalle attivita' di monitoraggio ,che dovranno essere realizzate 
  Dal Dipartimento  F.P e  dal MLPS , identificabi li nella volonta'  di riuscire a garantire 
 l'applicazione in modo corretto e completo delle innovazioni introdotte dalle disposizioni 
link principale:http://francescocolaci.wordpress.com/2013/11/03/significative-innovazioni-collocamento-obbligatorio-pp-aa/ 

Nessun commento:

Posta un commento