(L.68/1999 art.10 comma 6).
La Direzione Provinciale del Lavoro dispone la cancellazione dalle liste del Collocamento per
un periodo di 6 mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo,
non risponde alla convocazione oppure rifiuti il posto di lavoro offerto a cui ha dato
l'adesione (L.68/1999 art.10 comma 6).
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