Le aziende pubbliche e private con un organico da più di 15
dipendenti, sono tenute a inserire lavoratori disabili nella misura
fissata dall’art. 3 della L.68/99*.
La norma impone ai soggetti di assumere: una persona (solo nel caso
di nuove assunzioni), se la dotazione è da 15 a 35
dipendenti; due persone se l’azienda ha da 36 a 50 dipendenti; persone
per il 7% dei dipendenti e una persona appartenente alle categorie
protette ex L.68/99, se l’azienda ha da 51 a 150 lavoratori; persone per
il 7% dei dipendenti e appartenenti alle categorie protette per l’1%
dei dipendenti di cui alla L. 68/99, se i lavoratori sono oltre 150.
Secondo l’ultima riforma del lavoro, a partire dal 18 luglio 2012**,
per la determinazione del numero dei lavoratori disabili da assumere si
deve tenere conto del numero dei dipendenti aziendali assunti con contratto di lavoro subordinato.
Non sono soggetti all’obbligo i datori di lavoro del
settore edile (personale di cantiere e addetti al trasporto), i servizi
di polizia e della protezione civile (l’obbligo è previsto solo nei
servizi amministrativi).
Per adempiere all’obbligo, le aziende possono utilizzare o la
chiamata nominativa (è l’azienda stessa a individuare la persona da
inserire nel lavoro) oppure la chiamata numerica (l’azienda fa
riferimento alle liste dei Centri per l’impiego).
Sono esclusi dal computo i lavoratori occupati con
contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti
con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di
somministrazione presso l’utilizzatore, ovviamente i lavoratori occupati
ai sensi della normativa in materia di persone disabili (L. 68/1999),
gli apprendisti, i lavoratori con contratto di formazione lavoro, i
lavoratori con contratto di reinserimento.
Il calcolo dell’organico sul quale fare riferimento per la
percentuale d’obbligo delle assunzioni è il 31 dicembre dell’anno
precedente a meno che non si tratti di imprese da 15 a 35 dipendenti,
per le quali l’obbligo di assunzione sorge nel momento in cui si decide
di procedere a una nuova assunzione.
* Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Nell’art. 18 …. sono considerati disabili i soggetti appartenenti alle
categorie degli invalidi civili, con una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45%; invalidi del lavoro, con grado di
invalidità superiore al 33%; non vedenti, che hanno un residuo visivo
non superiore ad un decimo a entrambi gli occhi ; sordi, dalla nascita o
prima dell’apprendimento della lingua parlata; invalidi di guerra,
invalidi civili di guerra e invalidi per servizio; Vedove, orfani,
profughi e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
** art. 4, c. 27, lett. a) della L. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). Si veda anche la nota del Ministero del lavoro del 12 dicembre 2012, n. 17699 e la L. 134/2012 (di conversione del Decreto legge 83/2012 Misure urgenti per la crescita del Paese).
** art. 4, c. 27, lett. a) della L. 92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). Si veda anche la nota del Ministero del lavoro del 12 dicembre 2012, n. 17699 e la L. 134/2012 (di conversione del Decreto legge 83/2012 Misure urgenti per la crescita del Paese).
Fonte originale: quotidianosicurezza.it
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