Il testo, in attesa di conversione ma già in vigore, snellisce numerose procedure burocratiche a carico dei cittadini diversamente abili
Il decreto agevola e accelera la procedimento per
la richiesta di permessi o congedi lavorativi.
Il quarto comma riguarda i
certificati provvisori per i permessi e i congedi lavorativi.
Il decreto
semplifica e velocizza la procedura per
la richiesta di permessi o congedi lavorativi. Nello specifico vengono
abbassati da 90 a 45 giorni i limiti entro cui la commissione deve
pronunciarsi. L'accertamento di handicap, inoltre, potrà essere effettuato da un medico specialista della Asl di riferimento del
richiedente. Inoltre, la nuova norma autorizza la commissione a rilasciare un
certificato provvisorio (valido fino all'emissione di quello definitivo) già a
fine visita ed estende queste due semplificazioni, prima previste solo per i
permessi lavorativi, anche ai congedi.
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU Serie
Generale n.144 del 24-6-2014)
Art. 25
(Semplificazione per i soggetti con invalidita')
4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito
dalla legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma
2 dell'articolo 2,
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
1) la parola
"novanta" e' sostituita
dalla parola
"quarantacinque";
2) le
parole "ai soli fini previsti
dall'articolo 33 della
stessa legge" sono sostituite dalle seguenti:
"ai soli fini previsti
dagli articoli 21 e
33 della legge
5 febbraio 1992,
n. 104 e
dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151".
b) al comma
3-bis dell'articolo 2, la parola
"centottanta" e'
sostituita dalla parola "novanta";
c) dopo il
comma 3-ter dell'articolo 2, e' inserito
il seguente
comma: "3-quater . Ai fini delle
agevolazioni lavorative previste
dagli articoli 21 e 33
della legge 5
febbraio 1992, n.
104, e
dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n.
151, la
Commissione
medica competente, previa
richiesta motivata
dell'interessato, e'
autorizzata a rilasciare
un certificato
provvisorio al termine
della visita. Il
certificato provvisorio
produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo
da
parte della Commissione medica dell'INPS
.".
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