martedì 15 luglio 2014

Permessi 104/92 provvisori e congedi lavorativi. Decreto semplificazioni.

Il testo, in attesa di conversione ma già in vigore, snellisce numerose procedure burocratiche a carico dei cittadini diversamente abili


Il decreto agevola e accelera la procedimento per la richiesta di permessi o congedi lavorativi.
Il quarto comma riguarda i certificati provvisori per i permessi e i congedi lavorativi.

Il decreto semplifica e velocizza la procedura per la richiesta di permessi o congedi lavorativi. Nello specifico vengono abbassati da 90 a 45 giorni i limiti entro cui la commissione deve pronunciarsi. L'accertamento di handicap, inoltre, potrà essere effettuato da un medico specialista della Asl di riferimento del richiedente. Inoltre, la nuova norma autorizza la commissione a rilasciare un certificato provvisorio (valido fino all'emissione di quello definitivo) già a fine visita ed estende queste due semplificazioni, prima previste solo per i permessi lavorativi, anche ai congedi.

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014)

Art. 25 
 
          (Semplificazione per i soggetti con invalidita') 

4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla  legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2  dell'articolo  2,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
      1)   la   parola   "novanta"   e'   sostituita   dalla   parola
"quarantacinque";
      2) le parole "ai soli  fini  previsti  dall'articolo  33  della
stessa legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini  previsti
dagli articoli 21 e  33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e
dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
    b) al comma 3-bis dell'articolo 2,  la  parola  "centottanta"  e'
sostituita dalla parola "novanta";
    c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, e' inserito  il  seguente
comma: "3-quater . Ai fini  delle  agevolazioni  lavorative  previste
dagli articoli 21 e 33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  la
Commissione   medica   competente,    previa    richiesta    motivata
dell'interessato,  e'  autorizzata  a   rilasciare   un   certificato
provvisorio al  termine  della  visita.  Il  certificato  provvisorio
produce effetto fino all'emissione  dell'accertamento  definitivo  da
parte della Commissione medica dell'INPS .".

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