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lunedì 12 gennaio 2015

Prospetto informativo disabili - La scadenza al 31 gennaio 2015

Anche quest’anno ci avviciniamo alla scadenza relativa alla trasmissione telematica del prospetto informativo disabili, ai sensi dell’art.9, comma 6 della Legge n.68/1999.
Com’è noto, l’invio del prospetto è un adempimento per tutti i datori di lavoro pubblici e privati che siano soggetti alla disciplina del “Collocamento obbligatorio”, i quali occupano più di 15 lavoratori utili ai fini del computo previsto dalla normativa vigente.
La trasmissione deve essere effettuata allorquando siano intervenuti - entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di invio del prospetto - cambiamenti nella situazione occupazionale tali da incidere sulla fascia di computo della “quota riserva” di cui alla Legge n.68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Al contrario, se rispetto all’ultimo prospetto annuale inviato non si sono verificati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, i datori di lavoro non sono quindi tenuti all’invio del prospetto informativo
La scadenza per inviare il prospetto informativo disabili è il 31 gennaio 2015.
Si rammenta che, l’obbligo di trasmissione esclusivamente telematica è stato introdotto dall’art.40 co.4 della Legge n.133/2008.
Si ricorda altresì che, il Ministro del Lavoro con proprio decreto emanato il 15 dicembre 2010 ha disposto che in caso di omissione o, invio tardivo del prospetto informativo debba essere applicata una sanzione in misura fissa pari ad € 635,11 maggiorata, per ogni giorno di ritardo, di un importo pari ad € 30,76 per un massimo di 365 giorni.


sabato 14 dicembre 2013

presentazione del Prospetto Informativo Disabili.

Con il Decreto Direttoriale 17 settembre 2013 n.345 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato gli standard del Sistema Informatico del Prospetto Informativo, ovvero la dichiarazione che le aziende con più di 14 dipendenti devono presentare, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.
A partire dalle ore 19.00 del giorno 10 gennaio 2014 sarà possibile inviare il Prospetto Informativo. Tutti gli standard aggiornati sono disponibili nella sezione download.
Come indicato nella Nota ministeriale del 12 dicembre 2013sarà possibile inviarlo entro il 15 Febbraio 2014.
 

Le novità più rilevanti sono relative alla gestione delle sospensioni per le quali sarà necessario indicare la data di fine della sospensione stessa: modifica questa necessaria, secondo il Ministero, per poter gestire al meglio l'istituto della sospensione per monitorare l'uso di ques'istituto che dovrebbe essere "un'eccezione" alla assunzione dei lavoratori disabili.
Nella nota vengono specificati e ricordati i casi in cui opera l'istituto della sospensione degli obblighi di assunzione ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 68 del 1999.
Sempre al fine di migliorare la qualità delle informazioni del Prospetto Informativo e della valutazione della situazione del datore di lavoro, diviene obbligatorio indicare il numero dei lavoratori totali dedotti nelle convenzioni stipulate e/o richieste dal datore di lavoro.
E' stato poi rivisitato l'elenco delle categorie di lavoratori da escludere dalla base di computo.
Ricorda infine il Dicastero che i servizi informatici saranno disponibili a partire dal 10 gennaio 2014 e la scadenza per la presentazione del Prospetto è prorogata al 15 febbraio 2014.

Fonte:http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_14808.asp 

giovedì 16 maggio 2013

Monza e della Brianza.Aziende che hanno presentato il prospetto informativo.

Lavoratori con disabilità - L.68/99

Legge 68/99


La Legge 68/99, del 12 marzo 1999, ha modificato la disciplina del collocamento obbligatorio introducendo nuove  modalità per realizzare il diritto al lavoro delle persone disabili.

Le legge si propone di promuovere  l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Anche per i datori di lavoro la legge prospetta un approccio culturalmente diverso: considerare i lavoratori disabili risorse produttive e non mero obbligo occupazionale.

Infine la legge assegna alle  Province un ruolo chiave nel tradurre i principi in opportunità concrete.

Aziende che hanno presentato il prospetto informativo
Anno 2013
ico_pdf Scarica l'elenco (file PDF - 323 KB)

mercoledì 6 febbraio 2013

Collocamento disabili dopo la riforma Fornero

L’approfondimento sulla norma, scadenza prospetto 15 febbraio.

IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI LAVORATORI DISABILI DOPO LA RIFORMA FORNERO

Anche quest’anno è stato prorogato il termine per l’invio, esclusivamente telematico, del prospetto informativo recante i dati occupazionali e la situazione aziendale rispetto agli obblighi e prescrizioni dettate dalla legge n. 68 del 1999: entro il 15 febbraio, dunque, le aziende nelle quali siano verificati mutamenti della situazione occupazionale tali da determinare l’obbligo di assunzione di soggetti disabili o ad incidere sul computo della quota di riserva, devono effettuare la trasmissione telematica ai servizi competenti del Ministero del lavoro. Non sono tenute all’adempimento le aziende che, pur destinatarie della norma, non hanno subito, nel 2012, variazioni tali da modificare l’ambito di applicazione della stessa.

http://www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&opt=view&id=12276 

 

martedì 5 febbraio 2013

Disabili. Prospetto informativo 2012

Disabili. Prospetto informativo 2012


Adempimento in vista per i datori di lavoro. Infatti, entro il 15 febbraio 2013 bisogna inviare il prospetto informativo che attesta la situazione occupazionale dei lavoratori disabili. A tal proposito occorre ricordare che la trasmissione del documento, che va effettuato in maniera telematica, è stato di recente prorogato fino alla suddetta data (il 31 gennaio è il termine annuale originario) per meglio consentire alle imprese di adeguarsi alle novità introdotte dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Ad essere interessati sono tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati - con almeno 15 dipendenti - che hanno avuto cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31 dicembre 2012. Si precisa fin da ora che il ritardato invio del prospetto annuale sulla forza lavoro aziendale per il calcolo e l’assolvimento della quota di riserva comporta una sanzione di € 635,11 (più maggiorazione di € 30,76 per ogni giorno di ritardo)

lunedì 28 gennaio 2013

Presentazione del Prospetto informativo disabili

Dal 10 gennaio 2013 entrano in vigore i nuovi standard per la presentazione del Prospetto Informativo Aziendale (Legge 68/99) per l'anno 2012 stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto direttoriale n. 195 del 2/8/2012.
I servizi informatici per la compilazione telematica in base ai nuovi criteri saranno disponibili a partire dalle ore 19.00 del 10 gennaio 2013 e la scadenza per la trasmissione del prospetto informativo è prorogata al 15 febbraio 2013 (nota operativa del Ministero del 12/12/2012). Nei giorni precedenti alla data indicata, il sistema non sarà accessibile.
COS'E' IL PROSPETTO INFORMATIVO
Sono tenuti all'invio telematico del prospetto informativo, tutti i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alla disciplina in materia di collocamento obbligatorio, che occupano almeno 15 dipendenti; la comunicazione va inoltrata esclusivamente in via telematica e l'utilizzo di strumenti o modalità diverse configura mancato adempimento.
Dal prospetto inoltrato devono risultare:
  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti impiegati;
  • il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva;
  • i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
Qualora rispetto all'ultimo prospetto inviato non siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare alcuna informativa.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx
NOVITA' LEGGE FORNERO
L'art. 4, comma 27, lettera a) della Legge 92/2012 stabilisce che la base di computo deve essere determinata da tutti i lavoratori in forza con contratto di lavoro subordinato. Le uniche esclusioni ammesse sono quelle riconducibili a lavoratori subordinati  aventi queste caratteristiche:
  • disabili in forza ai sensi della Legge 68/99;
  • occupati a tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi, facendo riferimento all'arco temporale del perido di attività previsto dal contratto di lavoro stipulato con ciascun lavoratore (in base alla previgente disciplina tale limite raggiungeva i 9 mesi);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • dirigenti, la cui figura deve essere individuata con specifico riferimento al CCNL applicato all'azienda;
  • contrattisti di inserimento;
  • somministrati (non computabili nè per l'agenzia che li somministra nè per l'utilizzatore);
  • soggetti impiegati per attività all'estero;
  • LSU;
  • lavoratori a domicilio;
  • soggetti che hanno aderito al programma di emersione legge 383/2001.
In materia di esclusioni dalla base di computo la riforma interviene sull'art. 5 della L. 68/99 individuando tra il personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall'inquadramento previdenzaile attribuito.